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STATUTO

Stato: 25.09.2022
Solo gli statuti in tedesco sono giuridicamente vincolanti

Art. 1 Nome

 

Con il nome di 

Alumni EXEMPLO DUCEMUS!

esiste un'associazione al senso del Art. 60 ff. CC.

Art.2 Sede

L'associazione ha sede presso la Scuola Ufficiali di Fanteria 10 di Liestal BL.

Art. 3 Obiettivi

Lo scopo dell'associazione è quello di unire  gli ufficiali che si sono diplomati nella Scuola Ufficiali di fanteria nel 2003 a Chamblon, dal 2004 a Colombier NE o dal 2011 a Liestal. L'associazione:

  • promuove questa unione soprattutto con un incontro annuale in occasione dell'assemblea generale,

  • può offrire ulteriori attività per i suoi membri,

  • non è coinvolta in discussioni pubbliche, ma s'impegna per occuparsi di questioni militari e politiche con discussioni interne

Art. 4 Condizioni per l'adesione

Gli ufficiali che hanno completato con successo il BAKT OS 2003 o una Scuola Ufficiali di fanteria (incluso il pagamento del grado) dal 2004 in genere soddisfano la giusta idoneità per l'adesione.
Gli ufficiali che hanno fatto parte della formazione d'applicazione della fanteria in passato o che hanno reso in altro modo servizi in sospeso alla stessa possono essere proposti dal Comitato per l'adesione. L'assemblea generale decide ai voti se può venir concesso un diritto straordinario di adesione.

Art. 5 Affiliazione

L'affiliazione viene acquisita attraverso la legittima partecipazione a un incontro annuale.
A seguito di tre assenze non giustificate in occasione dell'assemblea vi è automaticamente una scadenza dell'adesione. Un successivo rientro è possibile senza problemi.
L'assemblea generale può decidere l'esclusione dei membri dell'associazione.

Art. 6 Assemblea generale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. Essa è composta da tutti i membri dell'associazione.
L'assemblea generale ordinaria si svolge annualmente e di solitamente coincide con il ritrovo annuale. La data deve essere annunciata con il giusto anticipo. Gli articoli dell'ordine del giorno possono essere presentati per iscritto al Consiglio di amministrazione fino a quattro settimane prima dell'assemblea generale. L'invito deve essere inviato per iscritto ai membri dell'associazione almeno sei settimane prima dell'assemblea generale.
Se necessario, l'ordine del giorno può essere richiesto indipendentemente.
L'assemblea generale elegge il presidente, gli altri membri del comitato e i revisori dei conti per un mandato di due anni. È necessario tenere conto della rappresentanza adeguata di miliziani e ufficiali di carriera e delle diverse età.
L'Assemblea Generale approva la relazione annuale, i conti annuali e la relazione del revisore dei conti, inoltre si esprime sulle mozioni dei membri e del Comitato. L'assemblea generale raggiunge il quorum se sono presenti almeno quattro membri. Le risoluzioni richiedono la maggioranza dei voti espressi (voti non ponderati). I punti dell'agenda non adeguatamente annunciati o le eventuali domande devono prima essere proposte e valutate prima di cominiciare.
Un'assemblea generale straordinaria può e deve essere convocata entro un mese non appena il Comitato o un quinto dei membri lo richiedano, indicando l'ordine del giorno. I membri sono invitati dal Comitato almeno con due settimane in anticipo, con in allegato la dovuta agenda e ordine del giorno.

Art. 7 Membri

Tutti gli ufficiali formati dal 2005 o nei due anni precedenti saono invitati all'incontro annuale dal Comitato al fine di integrare continuamente cameratii più giovani nella nostra associazione Alumni.
Questo permette inoltre di tener aggiornati tutti i membri sui continui sviluppi della formazione d'applicazione della fanteria.

Art. 8 Comitato

Il Comitato (o Consiglio di amministrazione) è composto dal presidente, dal tesoriere/cassiere e da uno a cinque membri. Viene costituito da se stesso ad eccezione del presidente.
Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno e conduce le diverse attività. Si riunisce tutte le volte che l'associazione o gli impegni della stessa lo richiedano. Decide il piano d'azione dell'associazione e il budget annuale.

  • Il Comitato prepara l'assemblea generale.

  • Il Consiglio di amministrazione può nominare commissioni permanenti o temporanee e gruppi di lavoro responsabili nei confronti di tutta l'assemblea.

  • Un'eccezione è composta dalle commissioni permanenti di cui si parla negli articoli 10 e 11. Queste commissioni vengono elette dall'Assemblea Generale.

  • Il comitato ha il quorum se è presente la maggioranza dei suoi membri. Prende le sue decisioni a norma del singolo voto (nessun diritto di veto e nessun voto con peso maggiore.

  • In caso di urgenza, il Comitato può prendere decisioni adeguandosi alla disponibilità dei suoi membri. 

  • Le riunioni del Comitato sono solitamente aperte alla partecipazione dei membri.

  • Il Consiglio di amministrazione può spendere 50 franchi per partecipante in loco per la riunione annuale del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Revisori

 

I revisori dei conti si occupano di verificare la contabilità dell'associazione e di sottoporre il loro responso all'assemblea generale, facendo proposte, esprimendosi du preventivi e consuntivi. 

I revisori non possono far parte del Comitato.

Art. 10 Commissione permanente "Incontro annuale per l'anno a venire"

Questa particolare commissione si occupa di organizzare in tutti i suoi dettagli l'incontro annuale dell'anno successivo. È composta da almeno due  (e al massimo cinque) membri dell'associazione ed è la continuazione dalla commissione permanente eletta l'anno precedente, "Incontro annuale fra due anni". L'assemblea generale può apportare modifiche alla sua composizione. Esattamente un membro della commissione la rappresenta in Comitato e partecipa alle sue riunioni.

Art. 11 Commissione permanente “Incontro annuale fra due anni“

Questa particolare commissione si di cominciare i preparativi per la riunione annuale prevista due anni dopo l'Assemblea Generale in cui viene nominata. È composta da almeno due (e al massimo 5) membri dell'associazione e deve venir rieletta l'anno successivo a norma dell'articolo 10. L'anno successivo alla sua nomina si impegna a presentare due possibili varianti per la riunione annuale dell'anno successivo.

Art. 12 Mezzi economici

L'associazione finanzia le sue attività principalmente attraverso l'incontro annuale. Può inoltre prelevare una quota associativa al fine di sostenere le spese amministrative.

L'associazione può accettare donazioni di ogni tipo.

Art. 13 Anno contabile

L'anno contabile dell'associazione corrisponde all'anno civile.

Art. 14 Imposizione di firma

L'associazione è obbligata dalla firma collettiva di un membro del Comitato e di un membro della commissione permanente "Incontro annuale".

Art. 15 Responsabilità

L'associazione risponde ai suoi obblighi come società giuridica. Una responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 16 Cambiamenti di statuti

Eventuali cambiamenti di statuti devono essere approvati dall'Assemblea Generale con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale e almeno richiede una maggioranza di tre quarti dei membri presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto all'Associazione degli Ufficiali Svizzeri.

Art. 18 Disposizioni finali

Sono da considerarsi valide le disposizioni del Art. 60ff. CC.

Art. 19 Entrata in vigore

Questi statuti entrano da subito in vigore con l'Assemblea Costituente di Berna del 5 dicembre 2009.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione da parte dell'Assemblea generale.

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